Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro

Tra gli obblighi posti a carico del datore di lavoro, vi è quello di formare preventivamente, tramite un corso di prevenzione incendi, (previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, all’Art. 18 lettera “b”), i lavoratori designati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro. A norma dell’Art. 43, i suddetti lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.

Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’Impresa. La formazione dei componenti delle squadre di prevenzione incendi, è regolamentata dal decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998, che, in relazione al livello di rischio incendio attribuito all’attività dell’Impresa, prevede corsi differenziati (di teoria ed esercitazioni pratiche) di durata rispettivamente di:

  • Prevenzione incendi rischio basso (4 ore)
  • Prevenzione incendi rischio medio (8 ore)
  • Prevenzione incendi rischio elevato (12 ore)

In relazione a quanto sopra, organizziamo, anche presso l’impresa interessata, ed eroghiamo a favore dei componenti designati alla prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, corsi formazione antincendio, nel rispetto della normativa vigente.

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